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16 Maggio 2025A chiunque può capitare di ricevere bollette dell’acqua sproporzionate rispetto a quelli che sono i propri consumi. A volte può trattarsi di un errore, ma spesso questo fenomeno è legato ad una perdita occulta.
Le perdite occulte rappresentano un problema per i consumatori.
LA PERDITA OCCULTA
Si parla di perdita occulta quando, per cause non visibili e non riconoscibili dall’utente, si verificano dispersioni di acqua che vanno a determinare un aumento sconsiderato dei consumi, con conseguente aumento dei costi degli stessi risultanti dalla bolletta.
Questo fenomeno può verificarsi tanto nei confronti dell’utente individuale quanto nei confronti di utenze condominiali.
LA PERDITA OCCULTA IN CONDOMINIO
L’impianto idraulico condominiale rappresenta un servizio essenziale e la vigilanza sul suo corretto funzionamento ha grande importanza.
Nel tempo si sono susseguiti molti precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato queta questione.
Recentemente il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 376/2025 è tornato sul punto ed ha statuito che all’incolpevole inconsapevolezza del condominio, deve porre rimedio l’azienda che eroga l’acqua. Già nel 2021 la Corte di Cassazione si era pronunciata sulla questione (Ordinanza n.24904/21) stabilendo che, il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l’utente, così da consentirgli di attivarsi tempestivamente per evitare l’aggravamento del danno.
LA VICENDA
Il condominio che ha adito il Tribunale di Cagliari si era visto arrivare una bolletta dell’acqua riportante un importo di gran lunga maggiore rispetto a quelli che sono i medi condominiali. Dopo essersi attivato per effettuare tutti gli accertamenti necessari e dopo aver appurato l’esistenza di una perdita occulta proveniente da una tubatura interrata nel giardino condominiale, ha deciso di comunicare il fatto al gestore idrico, al fine di chiedere l’attivazione della procedura di sgravio finalizzata ad ottenere un aggiornamento del conteggio dei consumi. Il gestore, ritenendo non sussistente il requisito della non visibilità della perdita, notificava ingiunzione di pagamento nei confronti del Condominio. Lo stesso si opponeva sostenendo che l’azienda si fosse resa colpevole di aver violato i doveri di corretta e buona fede contrattuale, non avendo provveduto ad annullare la fattura emessa nonostante la denuncia della perdita occulta segnalata.
L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO
I giudici cagliaritani hanno dato ragione al condominio. Precedente vincolante è stata proprio l’ordinanza della Suprema Corte n. 24904/2021. Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale di Cagliari ha ritenuto che il gestore del servizio idrico ha violato i principi di correttezza e buona fede poiché, pur avendo rilevato un consumo idrico anomalo (rispetto ai precedenti periodi) non ha segnalato l’anomalia all’utente. La segnalazione, poi, deve essere tale da mettere l’utente in condizione di attivarsi tempestivamente per evitare un aggravio del danno già provocato.
La condotta illegittima del gestore è stata quindi sanzionata ed il credito del Condominio, previo ricalcolo degli importi dovuti, è stato ridotto.
CONCLUSIONE
Se il gestore del servizio idrico rileva una perdita occulta è tenuto ad avvisare tempestivamente il consumatore. Il silenzio del gestore piò comportare una responsabilità risarcitoria o, come nel caso esaminato, una riduzione dell’importo da far corrispondere all’utente.
(A cura della Dott.ssa Valeria Sorrentino)