L’accettazione dei lavori negli appalti, differenza con la consegna e conseguenze sulla garanzia per i vizi
6 Dicembre 2024Lo scioglimento della comunione su immobili abusivi non può essere disposta nemmeno dal giudice.
10 Gennaio 2025Nel contesto dell’ inadempimento contrattuale e dell’esercizio del diritto di recesso, disciplinato dall’articolo 1385 del Codice civile, è responsabilità di chi avanza una richiesta fornire prova della caparra versata, oltre a dimostrare l’inadempimento della controparte, che deve essere significativo e attribuibile al debitore.
Di recente, il Tribunale di Gorizia (sentenza n. 198/2024) si è espresso su un caso relativo a un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Questa decisione offre spunti di riflessione sull’applicazione della caparra.
In linea generale, quando si stipula una caparra confirmatoria, secondo l’articolo 1385 c.c., la parte che ha adempiuto ha diritto a due rimedi alternativi in caso di inadempimento: può recedere dal contratto e trattenere la caparra, oppure chiedere la risoluzione giudiziale del contratto con il risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c.
È importante notare che la risoluzione automatica del contratto non impedisce alla parte adempiente di esercitare il diritto di recesso e incamerare la caparra. Infatti, nel caso di un contratto preliminare con caparra confirmatoria, la parte adempiente può agire in giudizio per esercitare il recesso, mantenendo la caparra ricevuta o richiedendo il doppio di essa se è stata versata.
Nell’analisi dell’inadempimento, si devono considerare i comportamenti di entrambe le parti per determinare chi abbia compromesso l’interesse dell’altra alla continuazione del contratto. Secondo la giurisprudenza, è necessaria una valutazione comparativa delle condotte.
La caparra confirmatoria si perfeziona con la consegna di una somma di denaro o di beni fungibili, a garanzia di un’altra obbligazione. Sebbene la legge stabilisca che la caparra debba essere versata al momento della conclusione del contratto principale, le parti possono concordare di differirne il pagamento a un momento successivo.
In particolare, la caparra può essere costituita anche tramite un assegno bancario, con l’effetto che si perfeziona solo al momento della riscossione. Se il prenditore dell’assegno non lo presenta all’incasso, il suo comportamento può essere considerato contrario al dovere di correttezza e non esclude l’insorgenza degli obblighi associati alla caparra.
La Corte di cassazione ha stabilito che la mancata presentazione dell’assegno all’incasso da parte del creditore può comportare l’estinzione dell’obbligazione del debitore, poiché il creditore deve cooperare attivamente per garantire l’adempimento.
In conclusione, quando la caparra è costituita da un assegno bancario, la mancata presentazione all’incasso da parte del prenditore, dopo averne accettato la consegna, rappresenta una violazione della buona fede. Questo comporta che il prenditore non possa invocare il mancato incasso come giustificazione per l’inadempimento della controparte.
( a cura dell’avvocato Monica Ricci)