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3 Ottobre 2025Clausole claims made, quando l’atto di indagine non è equiparabile ad una richiesta di risarcimento.
Con sentenza n. 17323 del 27 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha dettato i criteri per stabilire quando, in una polizza professionale per responsabilità civile con clausola claims made , la conoscenza di un atto di indagine sia equiparabile ad una richiesta di risarcimento.
La Vicenda:
La vicenda in esame traeva origine da un giudizio instaurato da una ASL nei confronti della propria compagnia assicurativa al fine di ottenere la copertura di un sinistro scaturente dal decesso di una paziente all’interno di una struttura ospedaliera gestita da detta ASL.
La compagnia assicurativa eccepiva l’inoperatività della polizza sostenendo che l’assicurata avrebbe avuto conoscenza del sinistro prima della stipula della stessa, stante la sussistenza di atti di indagine compiuti in data antecedente, nella specie un sequestro di documenti.
Decisione compagnia assicurativa:
Secondo la compagnia di assicurazione, infatti, la polizza copriva solo i danni rispetto ai quali il terzo danneggiato avesse formulato le sue richieste risarcitorie in costanza di contratto e a queste ultime il contratto equiparava gli atti di indagine compiuti dall’Autorità Giudiziaria.
Tribunale di Tivoli:
Il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda della ASL e la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame proposto dalla compagnia rilevando come l’indagine, in un primo momento, avesse riguardato il marito della vittima e non il personale sanitario, non essendovi peraltro prova della conoscenza delle indagini in capo alla ASL.
Secondo la Corte di Cassazione:
La vicenda veniva perciò sottoposta al vaglio della Suprema Corte, la quale, nel confermare la correttezza, sotto il profilo logico, delle motivazioni della sentenza di appello, ha confermato altresì la correttezza dell’interpretazione contrattuale fornita dai giudici di secondo grado.
Secondo la Corte di Cassazione infatti, la solo equiparazione tra atto di indagine e richiesta risarcitoria non è di per sé sufficiente a far ritenere che qualsiasi atto compiuto dall’Autorità Giudiziaria, indipendentemente dal reato per cui si indaga, prima della sottoscrizione della polizza, basti a rendere questa inoperante.
Infatti, sottolinea la Suprema Corte, la libertà delle parti di stabilire quale debba essere il fatto dannoso, ai sensi dell’art. 1917 c.c., da cui far discendere l’obbligo dell’assicurazione di tenere indenne l’assicurato, incontra un limite: ovvero l’individuazione di un fatto astrattamente idoneo a radicare la responsabilità dell’assicurato medesimo.
Consulisioni
Non è consentito, infatti, alle parti elevare al rango di fatto dannoso un qualsiasi accadimento privo di connessione sul piano della responsabilità civile dell’assicurato.
Nel caso di specie, gli atti di indagine compiuti prima della sottoscrizione della polizza, al fine di rendere inoperante quest’ultima, avrebbero dovuto essere tali da poter essere percepiti come rivolti all’accertamento di fatti suscettibili di dar luogo da una responsabilità della ASL assicurata, circostanza non verificatasi poiché, inizialmente, risultava essere indagata un’altra persona per reati estranei alla condotta della struttura sanitaria.
Per tali ragioni, quindi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
(A cura dell’Avv. Gianmarco Cecconi)



