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23 Maggio 2025Il danno da fermo tecnico e la sua risarcibilità
Non tutti sanno che, in caso di sinistro stradale, si può essere risarciti anche per il danno da fermo tecnico del veicolo danneggiato.
Nell’articolo esamineremo la nozione di danno fermo tecnico ed in particolare gli aspetti legati al suo risarcimento.
FERMO TECNICO. DI CHE DANNO SI TRATTA?
Il danno da fermo tecnico consiste nella impossibilità di utilizzare un veicolo dopo un sinistro stradale. Corrisponde al pregiudizio che subisce il proprietario di una vettura danneggiata quando questa non può essere utilizzata durante tutto il tempo necessario alla sua riparazione o sostituzione.
Presupposto del fermo tecnico è dunque che la vettura sia in riparazione, vale a dire una sosta forzata del veicolo presso un carrozziere per le riparazioni necessarie.
La durata del fermo tecnico, poi, coincide con il tempo necessario per effettuare le riparazioni sul veicolo a regola d’arte. Bisogna distinguere, infatti, tra “fermo tecnico” e “fermo effettivo” : il primo ha portata più ampia e consiste nel tempo effettivo in cui l’autovettura non è stata in grado di circolare dopo il sinistro; il fermo tecnico è, invece, il tempo necessario per le riparazioni.
Solo il secondo sarebbe suscettibile di essere risarcito.
E’ pacifico, che il fermo tecnico sia una circostanza di fatto idonea a produrre un danno, che può configurarsi o come danno emergente, quando il mancato uso dell’auto costringe il proprietario all’esborso di somme di denaro (ad esempio per affittarne un’altra) oppure di lucro cessante, quando a causa del mancato utilizzo si determina una contrazione del reddito del proprietario.
LA POSIZIONE ATTUALE DELLA GIURISPRUDENZA
Anche se è stato riconosciuto che il danno da fermo tecnico possa essere risarcito, la giurisprudenza di merito e di legittimità non hanno seguito sempre orientamenti uniformi.
Stando all’orientamento più attuale, il danno derivante dal fermo tecnico non può ritenersi sussistente in re ipsa (liquidabile in via equitativa ed anche in assenza di una specifica prova circa la sua esistenza; Cassazione n. 22687/2013). Chi intende domandare il risarcimento del danno da fermo tecnico, infatti, deve dimostrare specificamente il concreto ed effettivo pregiudizio patito.
Solo in presenza di un adeguato corredo probatorio sull’esistenza del danno e della sua effettiva natura, sarà possibile, per il danneggiato, ottenere la liquidazione in via equitativa del danno.
Ai fini del risarcimento, il danneggiato dovrà quindi dimostrare non solo l’effettiva impossibilità di utilizzare il veicolo per un determinato periodo, “ma anche la spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero la perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso” ; quindi, è fondamentale dimostrare la necessità di servirsi di quel veicolo nei giorni occorrenti per apportare le necessarie riparazioni, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra l’impossibilità di utilizzazione dello stesso ed il danno subito. (Cassazione n. 32946/2024; Cassazione n. 27343/2024).
L’orientamento giurisprudenziale esaminato sopra è quello unanimemente condiviso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ed è quello più coerente con il nostro ordinamento processuale, ancorato, come sappiamo, al principio dell’onere probatorio ex art 2697 C.C.
CONCLUSIONI SUL SINISTRO STRADALE:
Il risarcimento del danno da fermo tecnico, quindi, non è automatico. La questione è stata definitivamente risolta riconoscendo che il danno da fermo tecnico è un danno ordinario risarcibile, in quanto tale, sono in presenza di una prova specifica e concreta della sua esistenza.
(A cura della Dott.ssa Valeria Sorrentino)