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Con ordinanza n. 23683 del 4 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di disconoscimento, da parte di un cliente, dei prelievi fraudolenti effettuati sul proprio conto corrente, la banca debba ritenersi responsabile, salvo che provi la colpa grave dell’utente.
Una correntista ha chiesto un risarcimento a un noto istituto di credito, sostenendo che qualcuno aveva effettuato prelievi fraudolenti sul suo conto. La vicenda è così arrivata all’attenzione della Suprema Corte.
L’accaduto, secondo parte attrice, era da imputarsi alla negligenza della banca per non avere adottato le cautele idonee a scongiurare operazioni illecite da parte di terzi essendo, peraltro, essa sempre rimasta in possesso della propria carta, anche durante i viaggi all’estero.
Decisione del Tribunale di Salerno:
Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda risarcitoria proposta e tale pronuncia veniva confermata anche dalla Corte di Appello che, in accoglimento delle argomentazioni difensive della banca, giungeva ad affermare la presumibile riconducibilità delle operazioni eseguite ai familiari della cliente, a conoscenza del pin della carta ad essa appartenente.
La correntista ha proposto ricorso alla Suprema Corte che ha ritenuto di doverlo accogliere con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello .
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno non rispettasse il principio del “minimo costituzionale”, poiché i giudici di secondo grado si sono basati esclusivamente su presunzioni semplici.
Decisione della Cassazione:
La Cassazione ha riaffermato, con l’ordinanza in esame, la natura contrattuale della responsabilità della banca e conseguentemente l’assunto che la diligenza che deve avere l’istituto di credito è quella propria del professionista.
Nel proprio agire l’intermediario deve tenere conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento e adottare la diligenza del c.d ’”accorto banchiere” in quanto, ai fini dell’esonero di responsabilità, non è sufficiente l’adozione della diligenza semplice c.d. del “buon padre di famiglia”.
Essendo la possibilità di sottrazione al correntista dei codici attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio di impresa, la banca, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di fatti idonei a superare e rendere vana anche la diligenza ad essa richiesta. Inoltre, la responsabilità della Banca potrebbe essere esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento.
In Conclusione:
In conclusione, secondo i Giudici di Piazza Cavour, quando il correntista disconosce i prelievi effettuati con la propria carta elettronica, la responsabilità ricade sulla banca, che non può giustificarsi sostenendo che solo chi conosceva il PIN — presumibilmente un familiare — abbia potuto utilizzare la carta con un elevato grado di probabilità.



