Imposta di Soggiorno – L’accertamento da parte dell’ente non può basarsi solo sull’incrocio dei dati
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13 Settembre 2024Con ordinanza n. 23683 del 4 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di disconoscimento, da parte di un cliente, dei prelievi effettuati sul proprio conto corrente, la banca debba ritenersi responsabile, salvo che provi la colpa grave dell’utente.
La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte trae origine dalla domanda di risarcimento proposta nei confronti di un noto istituto di credito da parte di una correntista, la quale riteneva che fossero stati effettuati dei prelievi fraudolenti sul proprio conto.
L’accaduto, secondo parte attrice, era da imputarsi alla negligenza della banca per non avere adottato le cautele idonee a scongiurare operazioni illecite da parte di terzi essendo, peraltro, essa sempre rimasta in possesso della propria carta, anche durante i viaggi all’estero.
Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda risarcitoria proposta e tale pronuncia veniva confermata anche dalla Corte di Appello che, in accoglimento delle argomentazioni difensive della banca, giungeva ad affermare la presumibile riconducibilità delle operazioni eseguite ai familiari della cliente, a conoscenza del pin della carta ad essa appartenente.
La correntista ha proposto ricorso alla Suprema Corte che ha ritenuto di doverlo accogliere con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello .
La motivazione della sentenza della Corte di appello di Salerno è stata ritenuta dalla Corte di cassazione non in linea con il principio del “ minimo costituzionale” , in quanto i giudici di secondo grado si erano basati esclusivamente su presunzioni semplici.
La Cassazione ha riaffermato, con l’ordinanza in esame, la natura contrattuale della responsabilità della banca e conseguentemente l’assunto che la diligenza che deve avere l’istituto di credito è quella propria del professionista.
Nel proprio agire l’intermediario deve tenere conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento e adottare la diligenza del c.d ’”accorto banchiere” in quanto, ai fini dell’esonero di responsabilità, non è sufficiente l’adozione della diligenza semplice c.d. del “buon padre di famiglia”.
Pertanto, essendo la possibilità di sottrazione al correntista dei codici attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio di impresa, la banca, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di fatti idonei a superare e rendere vana anche la diligenza ad essa richiesta. Inoltre, la responsabilità della Banca potrebbe essere esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento.
In conclusione per i Giudici di Piazza Cavour, se il correntista disconosce i prelievi effettuati attraverso la propria carta elettronica, la banca non può sottrarsi alla propria responsabilità affermando che chi ha effettuato il prelievo non poteva non conoscere il pin e dunque la carta era stata utilizzata “con elevato grado di probabilità” dai familiari della correntista stessa.