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11 Luglio 2025Abusi edilizi, il direttore dei lavori ne risponde!
Se durante l’esecuzione dei lavori emergono abusi edilizi rispetto al titolo edilizio rilasciato dalla pubblica amministrazione, il direttore dei lavori, insieme all’appaltatore, deve risarcire i danni al committente.
>Si tratta di un principio ormai pacifico in giurisprudenza, la quale da tempo evidenzia come il direttore dei lavori sia tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell’opera, sia per quanto attiene quindi la realizzazione della stessa a regola d’arte, rilevando perciò la presenza di eventuali vizi, sia per quanto riguarda l’eventuale sussistenza di violazioni della normativa in materia di regolarità urbanistica ed edilizia.
Sotto quest’ultimo aspetto, la Cassazione con la sentenza n. 13157 del 2024 ha evidenziato peraltro la differenza che sussiste sul piano amministrativo e civilistico dinanzi alla realizzazione di opere abusive.
LA VICENDA:
La committente ha chiesto un risarcimento agli eredi del direttore dei lavori e all’appaltatore. Durante i lavori, infatti, erano state realizzate varianti in corso d’opera non conformi al titolo edilizio originario. La Suprema Corte ha analizzato il caso proprio partendo da questa richiesta.
>Sia il Tribunale di Rovigo che la Corte d’Appello di Venezia condannavano in solido gli eredi del direttore dei lavori e l’appaltatore al risarcimento in favore della committente per le opere realizzate abusivamente.
La Corte d’Appello ha sottolineato che il progettista e direttore dei lavori doveva informare la committente sull’obbligo di richiedere le autorizzazioni necessarie per la variante. Il mancato avviso ha causato l’inadempimento delle sue obbligazioni professionali, anche se la variante era stata richiesta direttamente dalla committente.
COSA DICE LA CASSAZIONE:
La Corte di Cassazione, in ultimo, condividendo tali princìpi ribadiva, come detto, che non deve confondersi la responsabilità amministrativa con la responsabilità per inadempimento contrattuale.
In particolare, mentre in ambito amministrativo la responsabilità per le condotte illecite riferite alla normativa edilizia incombe anche sul committente, oltre che sull’appaltatore e sul direttore dei lavori, nei rapporti interni e quindi in ambito civilistico, ciò che rileva è il rapporto contrattuale tra le parti e le obbligazioni che ne discendono a carico di ciascuna.
IN CONCLUSIONE:
Una volta accertato che il progettista e direttore dei lavori non aveva provveduto a segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l’assenso alle varianti d’opera già autorizzate, prima di realizzarle in difformità del titolo abilitativo esistente, come avrebbe dovuto fare in virtù delle obbligazioni assunte in base al rapporto professionale, egli è tenuto a rispondere del proprio inadempimento nei confronti dell’altro contraente e quindi della committente, anche per aver causato la responsabilità di quest’ultima sul piano amministrativo.
(A cura dell’Avv. Gianmarco Cecconi)