
LA RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DELLA PISCINA IN CASO DI DANNI
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4 Luglio 2025Allagamento per fuoriuscita di acqua dalla fognatura comunale: quando la pioggia è un caso fortuito?
Con la recente sentenza n. 15187 del 6 giugno 2025, la Corte di Cassazione, è tornata ad affrontare il tema della responsabilità civile da cose in custodia, chiarendo quando l’allagamento dovuto alla pioggia possa essere considerata caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
LA VICENDA
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce da una richiesta di risarcimento danni per allagamento. Un cittadino aveva citato in giudizio, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, la società incaricata del servizio idrico integrato del comune. Secondo l’attore, l’allagamento era stato causato dalla fuoriuscita d’acqua dalla fognatura comunale.
La società convenuta ha contestato la responsabilità. Ha sostenuto che, nei giorni dell’evento, tutta la provincia di Salerno era stata colpita da piogge alluvionali. Era stato persino dichiarato lo stato di calamità naturale. Per questo motivo, i danni dovevano essere attribuiti a un caso fortuito.
Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento, condividendo la tesi della società. Ha ritenuto che le condizioni meteorologiche eccezionali avessero causato l’allagamento. Anche la Corte d’Appello di Salerno ha confermato questa decisione.
LA POSIZIONE ATTUALE DELLA CASSAZIONE
La controversia veniva dunque sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione la quale, con la sentenza sopra menzionata, si è espressa invece in favore del danneggiato. In primo luogo la Suprema Corte ha ricordato la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., i cui presupposti sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, incombendo invece sul custode la prova liberatoria della sussistenza di un caso fortuito che ne escluda la responsabilità per il danno causato.
La Cassazione ha poi rammentato come debba intendersi per caso fortuito un avvenimento imprevedibile determinante in modo autonomo l’evento. Nel caso specifico delle precipitazioni atmosferiche, però, a giudizio della Suprema corte, l’eccezionalità del fenomeno non può essere riscontrata sulla base di criteri generici e soggettivi, bensì sulla base di dati statistici oggettivi relativi al luogo ove tale evento si sia verificato.
Tanto più che non si possono considerare imprevedibili eventi atmosferici che invece stanno diventando sempre più frequenti e purtroppo drammaticamente prevedibili.
CONCLUSIONI
Sulla base di tali princìpi, pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del danneggiato riconoscendone le ragioni.
(A cura dell’Avvocato Gianmarco Cecconi)