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27 Giugno 2025La Responsabilità del gestore della piscina in caso di danni:
Con l’arrivo della stagione estiva, l’aumento delle temperature e la voglia si rilassarsi cresce l’uso di impianti come piscine pubbliche o private aperte al pubblico. Questo potrebbe comportare questioni legate alla sicurezza dell’utente.
Un incidente in piscina è una eventualità che può capitare. E’ responsabile il gestore dell’impianto? Di che tipo di responsabilità si tratta?
Ricondurre la responsabilità del gestore dell’impianto a responsabilità aquiliana ex art 2043 C.C. o a responsabilità ex art 20251 C.C non è cosa da poco, considerando che l’una o l’altra determinerebbero lo spostamento dell’onere probatorio in capo al danneggiato o in capo allo stesso gestore.
LA RESPONSBILITÀ EX ART 2051 C.C.
Stando all’art. 2051 C.C., il gestore della piscina in qualità di custode della stessa e delle sue pertinenze è tenuto al controllo e alla sorveglianza dell’impianto, nonché a garantire che lo stesso sia sicuro e privo di pericoli per gli utenti. Di qui, ad esempio, l’onere del gestore di occuparsi della manutenzione della piscina e della struttura in generale affinché questa sia in buone condizioni o, ancora, l’onere di controllare lo stato dell’acqua.
Ai sensi dell’art. 2051 C.C. il danneggiato dovrà dimostrare, oltre all’esistenza del danno, il nesso causale tra il danno subito e la piscina. Il gestore sarà quindi tenuto a risarcire chi ha subito il danno, anche senza colpa.
Il gestore, a sua volta, potrà liberarsi della responsabilità solo dimostrando che l’evento dannoso lamentato sia stato causato da caso fortuito, cioè estraneo alla sua sfera di controllo in quanto imprevedibile ed inevitabile.
LA RESPONSABILITÀ EX ART 2043 C.C.
Recentemente, però, la Suprema Corte ha ricondotto la responsabilità del gestore della piscina alla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 C.C.
La riconduzione della responsabilità del gestore alla responsabilità ex art. 2043 C.C. rende necessaria una verifica caso per caso della situazione concreta in cui l’evento dannoso si è verificato, degli elementi di pericolosità intrinseca della struttura e delle eventuali omissioni del gestore nel segnalare eventuali rischi o pericoli.
Ad esempio può configurarsi una responsabilità ex art. 2043 C.C. nel caso in cui il gestore non abbia adottato tutte le misure di sicurezza necessarie a far fronte ad un pericolo specifico; ancora in caso di mancata vigilanza dell’impianto da parte del bagnino o quando l’evento dannoso si è verificato in un’area non soggetta alla custodia del gestore. In casi come questi il gestore può essere considerato responsabile per colpa.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
È importante che il gestore di una piscina garantisca l’incolumità e la sicurezza degli utenti che la frequentano.
In caso di sinistro, quindi, in via principale si configura una responsabilità del gestore ex art. 2051 C.C. La responsabilità del gestore sarà presunta, a meno che non venga provato dallo stesso il caso fortuito, ossia un fattore esterno, estraneo, imprevedibile che ha causato il danno.
Tuttavia, non può escludersi una applicabilità dell’art.2043 C.C. quando il danno sia stato causato da una condotta colposa del gestore.
(a cura della Dott.ssa Valeria Sorrentino)