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28 Novembre 2025Il buono pasto spetta anche ai lavoratori turnisti: la Cassazione conferma il diritto
L’ordinanza n. 25525 del 17 settembre 2025 della Corte di Cassazione introduce un’importante precisazione nel panorama del diritto del lavoro: il buono pasto spetta anche ai lavoratori turnisti, superando una lettura restrittiva adottata da molte amministrazioni pubbliche e aziende private.
Secondo i giudici, infatti, non dipende dalla tipologia di turno, bensì dalla durata della prestazione lavorativa giornaliera.
Buono pasto: normativa di riferimento e funzione
La disciplina del buono pasto è contenuta nel Decreto Ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, che ne definisce caratteristiche e modalità di erogazione. L’art. 144, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 qualifica il buono pasto come:
-
un servizio sostitutivo della mensa aziendale;
-
utilizzabile dai lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale;
-
erogabile anche quando l’orario non prevede una pausa effettiva.
La normativa, inoltre, va sempre letta insieme alla contrattazione collettiva nazionale, che può disciplinare modalità e importi del buono pasto in base al settore di riferimento.
Ne deriva che il buono non ha natura retributiva, ma assistenziale: serve a garantire il corretto recupero psico-fisico del lavoratore quando il turno supera le sei ore di lavoro consecutivo.
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione
Nel caso analizzato, un gruppo di infermieri aveva contestato il regolamento adottato dalla ASP di Messina, il quale riconosceva il buono soltanto ai dipendenti con orario ordinario e rientro pomeridiano, escludendo invece chi svolgeva turni continuativi.
La Corte d’Appello di Messina aveva riconosciuto il diritto al buono pasto per ogni turno superiore alle sei ore, affermando che quando il lavoratore:
-
supera le sei ore lavorative;
-
non può accedere alla mensa;
ha comunque diritto al buono pasto sostitutivo.
La Cassazione, confermando integralmente la decisione, ha ribadito che:
-
il buono pasto ha natura assistenziale;
-
tutela il benessere psicofisico del lavoratore;
-
il diritto nasce unicamente dalla durata del turno, indipendentemente dal fatto che il dipendente sia turnista o meno.
Conclusioni
L’ordinanza n. 25525/2025 rappresenta un passaggio fondamentale per la tutela dei lavoratori, soprattutto nel settore sanitario e nel pubblico impiego.
Il principio affermato è chiaro: quando la prestazione lavorativa supera le sei ore, il lavoratore ha diritto ai buoni pasto, anche in assenza di pausa formale e a prescindere dalla turnazione.
Di conseguenza, Pubbliche Amministrazioni e aziende sono ora tenute a rivedere regolamenti interni e criteri applicativi, garantendo un accesso equo e non discriminatorio ai buoni pasto per tutti i dipendenti.
(A cura della dott.ssa Valeria Sorrentino)



