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21 Novembre 2025Unione civile e assegno di mantenimento: la Cassazione apre nuovi scenari
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025, ha introdotto un principio fondamentale nel diritto di famiglia: anche nell’ unione civile può essere riconosciuto un assegno di mantenimento al partner economicamente più debole dopo lo scioglimento del vincolo. Si tratta di un allineamento con quanto già avviene nelle separazioni e nei divorzi tra coniugi.
Unione civile: un quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione
La legge 76/2016, che disciplina le unioni civili, non prevedeva espressamente l’assegno di mantenimento. La Cassazione ha colmato questa lacuna applicando per analogia i criteri del divorzio, in particolare l’art. 5, comma 6, della legge 898/1970.
Questa interpretazione valorizza la natura solidaristica dell’unione civile, quale formazione sociale tutelata dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, improntati ai principi di pari dignità e non discriminazione.modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.
La valutazione della durata del rapporto
La Corte ha chiarito che, ai fini dell’assegno, la durata del rapporto comprende anche la convivenza precedente alla formalizzazione dell’unione civile. Escluderla costituirebbe una violazione dell’art. 8 della CEDU e una discriminazione indiretta verso le coppie omosessuali, che solo recentemente hanno ottenuto un riconoscimento giuridico formale.
Le due funzioni dell’assegno nelle unioni civili
La decisione ribadisce che il riconoscimento dell’assegno dipende dalla presenza di due possibili funzioni:
1. Funzione assistenziale
Ricorre quando il richiedente non dispone di mezzi adeguati per vivere una vita autonoma e dignitosa e non può procurarseli nonostante un impegno diligente.
2. Funzione compensativa-perequativa
Sorge se lo squilibrio economico deriva dalle scelte condivise nella vita comune, che hanno comportato sacrifici professionali o reddituali per uno dei partner.
Riguarda, per esempio, chi ha sostenuto maggiormente la gestione familiare o contribuito alla formazione del patrimonio comune.
La funzione assistenziale dà luogo a un assegno finalizzato a coprire i bisogni essenziali, mentre quella compensativa assorbe quella assistenziale perché riflette un contributo più significativo e strutturale.
Unione civile e mantenimento: il caso esaminato dalla Cassazione
Nel caso concreto, la Corte d’Appello di Trieste aveva riconosciuto un assegno di 550 euro alla ricorrente, che aveva rinunciato a opportunità lavorative per trasferirsi e convivere con la partner.
La Cassazione ha confermato che le dimissioni volontarie non interrompono il nesso causale: erano infatti strettamente collegate alla vita comune, al trasferimento e alla necessità di costruire una stabile relazione familiare.
La Corte ha inoltre precisato che la “perdita di chance” si riferisce alla perdita di una possibilità concreta, e non alla certezza di un risultato professionale futuro.
I criteri che il giudice deve valutare
La Cassazione sottolinea l’importanza di un accertamento completo basato su:
-
Valutazione delle risorse attuali e potenziali del richiedente, che deve poter condurre una vita dignitosa anche con un tenore più contenuto rispetto all’ex partner.
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Accertamento del sacrificio professionale o personale che ha prodotto lo squilibrio economico-patrimoniale.
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Esclusione di valutazioni automatiche, come semplici differenze reddituali, privilegiando un’analisi complessiva della storia della coppia e della solidarietà sviluppata nella relazione.
Unione civile e assegno di mantenimento: un riconoscimento di equità
La decisione della Cassazione riconosce che l’unione civile, al pari del matrimonio, si fonda su solidarietà e pari dignità.
L’assegno non è uno strumento punitivo ma una misura di equa compensazione, che tutela il partner che ha contribuito alla vita comune con impegno e sacrifici.
Questa interpretazione moderna evita discriminazioni e garantisce una tutela coerente con l’evoluzione sociale e giuridica delle relazioni affettive.
Questa analisi, basata sulla sentenza Cass. civ., sez. I, n. 25495/2025, offre una panoramica completa e aggiornata per chi vuole comprendere diritti e tutele in caso di scioglimento di un’unione civile.
(A cura dell’Avvocato Monica Ricci)



