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Stai pensando di installare una pergotenda sul balcone o sul terrazzo e vuoi sapere se puoi farlo liberamente oppure se è necessario richiedere un permesso?
È una delle domande più frequenti quando si decide di installare una struttura destinata a proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici.
La risposta dipende dalle caratteristiche concrete della struttura e dall’effetto che questa produce sull’immobile. La normativa e la giurisprudenza distinguono infatti tra una semplice struttura di protezione, riconducibile all’edilizia libera, e un intervento che crea invece un nuovo spazio stabilmente chiuso, con possibili conseguenze sotto il profilo urbanistico.
Quando la pergotenda è edilizia libera
Il Decreto Legge n. 69/2024, convertito nella Legge n. 105/2024, è intervenuto sul Testo Unico dell’Edilizia, introducendo nell’articolo 6, comma 1, la lettera b-ter, relativa alle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
Tra gli interventi riconducibili all’edilizia libera rientrano anche determinate strutture destinate a proteggere gli spazi esterni, comprese le tende a pergola, purché rispettino le condizioni previste dalla normativa.
Questo significa che non tutte le strutture chiamate commercialmente “pergotende” possono essere automaticamente considerate edilizia libera.
La loro qualificazione deve essere valutata in base alle caratteristiche effettive dell’opera.
Quali caratteristiche deve avere una pergotenda?
La giurisprudenza ha individuato alcuni elementi utili per distinguere una pergotenda da una vera e propria opera edilizia.
In particolare, la struttura deve essere principalmente destinata a sostenere una copertura retrattile, mantenendo una funzione accessoria rispetto alla tenda.
Gli elementi da considerare sono quindi:
- la presenza di una copertura mobile o retrattile;
- una struttura con funzione prevalentemente di sostegno;
- la destinazione dello spazio come ambiente esterno;
- l’assenza di una trasformazione dello spazio in un nuovo ambiente abitabile o stabilmente chiuso;
- caratteristiche tali da non determinare un significativo incremento di volume o superficie utile.
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema anche con la sentenza penale del 22 agosto 2025, n. 29638, richiamando i criteri necessari per distinguere una struttura leggera e funzionale alla protezione dagli agenti atmosferici da un intervento edilizio più consistente.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza 7 luglio 2025, n. 5828, ha ribadito che una struttura può mantenere la qualificazione di pergotenda anche in presenza di vetrate scorrevoli, quando queste non trasformano lo spazio esterno in un ambiente chiuso e stabile.
Quando la pergotenda può richiedere un permesso
La situazione cambia quando l’intervento non si limita più a proteggere uno spazio esterno, ma determina la creazione di un nuovo ambiente stabilmente chiuso.
In questi casi, la struttura può assumere caratteristiche assimilabili a quelle di una veranda e può comportare una modifica della sagoma, della superficie o della volumetria dell’edificio.
Il punto centrale, quindi, non è semplicemente il nome attribuito alla struttura, ma l’effetto concreto che l’opera produce sull’immobile.
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 1526 del 25 febbraio 2026, ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione relativo alla chiusura di una struttura che, nel caso esaminato, determinava la chiusura totale dello spazio e un conseguente aumento di volumetria.
Per questo motivo, quando l’intervento determina la formazione di un nuovo volume o di uno spazio stabilmente chiuso, può essere necessario un apposito titolo edilizio, da individuare in base alle caratteristiche dell’opera e alla normativa applicabile.
Pergotenda e veranda: qual è la differenza?
La differenza fondamentale riguarda quindi la funzione e la trasformazione dello spazio.
La pergotenda è destinata principalmente alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e mantiene lo spazio come ambiente esterno.
La veranda, invece, comporta normalmente la creazione di uno spazio chiuso e stabile, con conseguenze urbanistiche differenti.
Per stabilire in quale categoria rientri una determinata struttura non è quindi sufficiente guardare il prodotto acquistato o il nome utilizzato dal venditore: occorre valutare come viene installato e quale risultato produce sull’immobile.
Cosa verificare prima di installare una pergotenda
Prima di acquistare e installare una pergotenda, è opportuno effettuare alcune verifiche.
Verificare la normativa urbanistica
Il primo controllo riguarda la disciplina edilizia applicabile. Occorre accertare se l’intervento rientra effettivamente nell’edilizia libera oppure se è necessario un titolo abilitativo.
È inoltre importante verificare le disposizioni del Comune in cui si trova l’immobile e il relativo regolamento edilizio.
Controllare eventuali vincoli
Occorre verificare anche la presenza di eventuali vincoli paesaggistici, storici o ambientali, che possono incidere sulla realizzazione dell’intervento.
L’edilizia libera, infatti, non significa automaticamente che siano irrilevanti tutte le altre normative applicabili.
Verificare gli aspetti condominiali e civilistici
Se l’immobile si trova in condominio, è necessario considerare anche il regolamento condominiale e verificare che l’intervento non incida sui diritti degli altri proprietari.
Devono inoltre essere valutati, quando rilevanti, aspetti come distanze, vedute e rapporti con le proprietà confinanti.
Valutare le caratteristiche effettive della struttura
Infine, è fondamentale verificare che la struttura conservi effettivamente le caratteristiche proprie di una pergotenda e che l’installazione non determini la creazione di un nuovo ambiente stabilmente chiuso.
Una valutazione preventiva può evitare contestazioni e possibili conseguenze successive.
Cosa rischia chi installa una pergotenda non conforme?
La realizzazione di un’opera senza il titolo edilizio eventualmente necessario può comportare conseguenze sotto il profilo urbanistico.
A seconda della situazione concreta, possono verificarsi sanzioni, contestazioni e provvedimenti di ripristino o demolizione.
Per questo motivo, prima di procedere con l’installazione, è consigliabile verificare preventivamente la conformità dell’intervento sotto il profilo urbanistico, condominiale e civilistico.
Conclusioni
La pergotenda può rientrare nell’edilizia libera quando mantiene le caratteristiche proprie di una struttura destinata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, senza trasformare lo spazio esterno in un nuovo ambiente stabilmente chiuso.
Quando, invece, l’intervento determina una chiusura stabile e un aumento di superficie o volumetria, possono essere necessari specifici titoli edilizi.
La valutazione deve quindi essere effettuata caso per caso, considerando le caratteristiche della struttura, le modalità di installazione, la normativa comunale e gli eventuali vincoli presenti sull’immobile.
(Articolo a cura dell’ Avv. Monica Ricci)



