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27 Marzo 2026Lavoro subordinato o autonomo: conta come si svolge l’attività
Stabilire se un rapporto rientra nel lavoro subordinato o nel lavoro autonomo è uno dei temi più rilevanti nel diritto del lavoro. Non sempre, infatti, è la tipologia di attività a determinare la qualificazione del rapporto, ma piuttosto le modalità con cui essa viene svolta.
Su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1228/2026, chiarendo che qualsiasi attività lavorativa può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma, a seconda delle concrete modalità di esecuzione.
Esistono attività solo di lavoro subordinato?
Una delle domande più frequenti è se esistano attività che possano essere svolte esclusivamente come lavoro subordinato.
La risposta della Corte di Cassazione è netta: no. Non esistono attività che, per loro natura, siano necessariamente subordinate.
Ciò che conta, infatti, non è il tipo di mansione svolta, ma il modo in cui il lavoratore opera all’interno del rapporto.
Lavoro subordinato e autonomo: cosa dice il Codice Civile
Per comprendere la differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è necessario partire dalle definizioni contenute nel Codice Civile.
Lavoro subordinato
Ai sensi dell’art. 2094 c.c., il lavoratore subordinato è colui che:
-
presta la propria attività lavorativa
-
alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro
-
in cambio di una retribuzione
L’elemento centrale del lavoro subordinato è quindi la subordinazione, ossia l’assoggettamento alle direttive del datore di lavoro.
Lavoro autonomo
Diversamente, l’art. 2222 c.c. definisce il lavoro autonomo come una prestazione:
-
svolta senza vincolo di subordinazione
-
organizzata in modo indipendente
-
effettuata con lavoro prevalentemente proprio
In questo caso manca il potere direttivo del committente, che rappresenta invece il tratto distintivo del lavoro subordinato.
Il caso: lavoratori impiegati come “maschere” a un evento
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione riguardava un’impresa che aveva impiegato undici lavoratori come “maschere” durante un concerto.
A seguito di un’ispezione, la Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza aveva contestato all’azienda diverse violazioni, ritenendo che i rapporti dovessero qualificarsi come lavoro subordinato e non autonomo.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Catanzaro avevano confermato questa impostazione, sostenendo che, per fatto notorio, chi svolge attività di controllo e gestione degli accessi a un evento è inserito nell’organizzazione aziendale e quindi operi in regime di lavoro subordinato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha però ribaltato questa interpretazione.
Secondo i giudici, non è corretto ritenere che una determinata attività sia automaticamente riconducibile al lavoro subordinato sulla base di un presunto “fatto notorio”.
La Suprema Corte ha chiarito che:
-
la subordinazione deve essere provata
-
non può essere dedotta semplicemente dal tipo di attività svolta
-
ogni attività lavorativa può essere svolta anche in forma autonoma
L’elemento decisivo resta sempre la concreta modalità di svolgimento della prestazione.
Il ruolo della subordinazione nel rapporto di lavoro
La Cassazione ha ribadito che il vero elemento distintivo del lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come:
-
disponibilità del lavoratore nei confronti del datore di lavoro
-
assoggettamento alle direttive organizzative
-
inserimento stabile nell’organizzazione aziendale
Tale elemento non può mai essere considerato automatico, ma deve essere dimostrato caso per caso.
Conclusioni
Alla luce della sentenza n. 1228/2026, emerge un principio chiaro: non è l’attività svolta a determinare la natura del rapporto, ma le modalità con cui essa viene eseguita.
Di conseguenza, anche attività apparentemente tipiche del lavoro subordinato possono, in concreto, configurarsi come lavoro autonomo, se manca il vincolo di subordinazione.
(Articolo a cura dell’ Avv. Gianmarco Cecconi)



