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12 Dicembre 2025Visto e piaciuto: quando il venditore resta responsabile per i vizi della cosa venduta
Con l’ordinanza n. 27968 del 21 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: anche in presenza della clausola “visto e piaciuto”, il venditore che agisce in mala fede resta pienamente responsabile per i vizi della cosa venduta. La garanzia non viene quindi esclusa dal semplice inserimento di questa dicitura nel contratto.
Cosa prevede la legge sulla clausola visto e piaciuto
Ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile, il venditore deve garantire che il bene ceduto sia:
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privo di vizi che lo rendano inidoneo all’uso previsto, oppure
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privo di difetti che ne riducano il valore.
La norma chiarisce inoltre che qualsiasi patto che esclude o limita la garanzia è inefficace se il venditore, in mala fede, ha taciuto i vizi.
La garanzia può prevedere:
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la risoluzione del contratto,
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la riduzione del prezzo,
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il risarcimento del danno.
Tale tutela non opera solo nel caso in cui i vizi fossero noti o facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto, salvo che il venditore abbia negato la loro esistenza.
Tempi per denunciare i vizi
Il compratore decade dalla garanzia se:
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non denuncia i vizi entro otto giorni dalla scoperta;
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esercita il diritto oltre un anno dalla consegna, con conseguente prescrizione.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione
La vicenda trae origine dalla vendita di un autocarro ceduto con clausola “visto e piaciuto” e sottoposto a revisione il giorno prima del trasferimento.
Durante il viaggio di ritorno, l’acquirente rileva anomalie di marcia e informa subito il venditore. Successivamente, emerge che il veicolo presentava danni alla struttura portante, occultati da una riverniciatura.
Le decisioni dei giudici di merito
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Tribunale di Brescia (primo grado): rigetta la domanda del compratore.
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Corte d’Appello: accoglie l’impugnazione, riconosce la responsabilità del venditore e lo condanna alla restituzione del prezzo, oltre alle spese accessorie (passaggio di proprietà e premio assicurativo).
La Cassazione: la clausola visto e piaciuto non tutela chi agisce in mala fede
La Corte di Cassazione, investita del ricorso del venditore, chiarisce innanzitutto che il certificato di revisione attesta solo la conformità del veicolo ai requisiti di legge, ma non garantisce l’assenza di vizi.
Quanto alla clausola “visto e piaciuto”, la Suprema Corte conferma l’orientamento consolidato:
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essa non esonera dalla responsabilità il venditore che ha taciuto vizi in mala fede;
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è inefficace quando i difetti emergono dopo l’uso del bene;
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nel caso specifico, tali circostanze erano già state accertate in appello.
Per questi motivi, il ricorso del venditore è stato rigettato.
Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza un principio essenziale: la clausola visto e piaciuto non offre alcuna protezione al venditore scorretto.
Quando i vizi del bene vengono taciuti in mala fede, la garanzia opera comunque a tutela del compratore, che potrà ottenere la risoluzione del contratto o la restituzione del prezzo.
(A cura dell’ Avv. Gianmarco Cecconi)



