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6 Giugno 2025Responsabilità oggettiva e Dossi Killer:
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8450 del 31 marzo 2025, ha fornito importanti chiarimenti in tema di responsabilità per danni causati da dossi stradali non adeguatamente segnalati, stabilendo che per ottenere il risarcimento è sufficiente dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, senza necessità di provare la natura insidiosa dell’anomalia stradale.
La natura oggettiva della responsabilità da cosa in custodia
Come evidenziato dalla Suprema Corte, la responsabilità ex art. 2051 del Codice civile ha natura oggettiva e non presuntiva. Questo significa che il danneggiato deve unicamente dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la cosa custodita (in questo caso il dosso stradale) e il danno subito, senza dover provare la colpa del custode o la presenza di una situazione di particolare pericolo.
L’onere probatorio e la prova liberatoria
Come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, l’ente proprietario della strada può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, che può consistere nel fatto naturale, nel fatto del terzo o nel comportamento dello stesso danneggiato. In particolare, la condotta colposa del danneggiato può assumere efficacia liberatoria quando, per la sua intensità ed efficienza causale, si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione della vicenda produttiva del danno.
La valutazione della condotta del danneggiato
La Suprema Corte ha precisato che la valutazione della condotta del danneggiato deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Quanto più la situazione di possibile pericolo sia prevedibile e superabile attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto maggiore sarà l’efficienza causale del suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno.
L’irrilevanza dell’insidia e del trabocchetto
Un aspetto particolarmente innovativo della pronuncia riguarda il superamento definitivo della teoria dell’insidia e del trabocchetto. La Corte ha infatti chiarito che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., è del tutto irrilevante che la cosa presenti caratteristiche di particolare pericolosità o che il pericolo non sia visibile o prevedibile dal danneggiato. Questi elementi, infatti, attengono a una diversa costruzione della responsabilità, fondata sul paradigma della colpa ex art. 2043 c.c.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione segna un importante punto di svolta nella tutela degli utenti della strada, semplificando l’onere probatorio a loro carico e responsabilizzando maggiormente gli enti proprietari delle strade nella manutenzione e segnalazione delle anomalie stradali. Al contempo, la sentenza fornisce criteri chiari per valutare quando il comportamento imprudente dell’utente possa escludere la responsabilità del custode, bilanciando così le esigenze di tutela con il principio di autoresponsabilità.
( a cura dell’Avvocato Monica Ricci)